INFO FARMACI-Farmacia Internazionale
I farmaci si definiscono generici o equivalenti quando,
rispetto alla specialità medicinale o “farmaco di marca”, presentano stesso principio attivo, stessa forma farmaceutica, stesso dosaggio e stessa via di somministrazione. I farmaci equivalenti sono farmaci a tutti gli effetti
e
possono essere messi in commercio quando la specialità medicinale di marca non è più coperta da brevetto.
Il farmaco equivalente può avere il nome del principio attivo seguito da quello del produttore oppure un nome di fantasia.
Qual'è la differenza fra farmaco di marca ed equivalente?
non esiste alcuna differenza tra un farmaco di marca e un farmaco equivalente.
All’atto della registrazione il Ministero della Salute
garantisce la pari efficacia del farmaco equivalente con quello di marca (bioequivalenza).
Attualmente, a chi spetta la scelta tra equivalente e farmaco di marca?
La scelta coinvolge medico, farmacista e paziente.
L’informazione fornita dal farmacista sulla esistenza del farmaco equivalente
- sia nel caso il farmaco sia fornito dal SSN, sia se si tratta di un medicinale a pagamento -
permette al cittadino di scegliere la cura più economica.
Perchè il cliente paga la differenza rispetto al farmaco generico?
1 € di quota fissa per ciascuna ricetta o impegnativa del medico curante
2 € di quota fissa aggiuntiva per ciascun pezzo prescritto, per un limite massimo per ricetta pari a 5 euro (compresa la quota fissa)
I medici prescrittori potranno prescrivere su ogni ricetta
un numero massimo di 3 confezioni (se presente un'esenzione per patologia), della medesima specialità,
fatta eccezione per gli antibiotici monodose (fino a 6 pz), fleboclisi (fino a 6 pz),
medicinali a base di interferone, farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore
per i quali è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di pezzi sufficienti
a coprire una terapia massima di 30 giorni.
Sono esentate dal pagamento della quota ricetta di 1€ e della quota pezzo di 2€ le seguenti categorie:
soggetti affetti da patologie croniche rare e invalidanti di cui al D.M. 329/99 e similariN.B.: Gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata hanno diritto all'erogazione, senza alcun onere, anche dei farmaci elencati in fascia C.
L'eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento è dovuta da tutte le categorie esenti
fatta eccezione per gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia e
le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata